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Sez. 1, Sentenza n. 23734 del 08/07/2020 Cc. (dep. 10/08/2020) Rv. 279443 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI | Esecuzione - Nomina del difensore effettuata nel giudizio di cognizione con indicazione anche della eventuale fase di esecuzione - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279443-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI

La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)