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Sez. 3, Sentenza n. 11934 del 28/09/2016 Cc. (dep. 13/03/2017) Rv. 270350 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Notificazione al difensore ex art. 665, comma quinto, cod. proc. pen. - Nomina di un difensore di fiducia - Assenza - Validità di quella effettuata nel giudizio di cognizione - Limiti.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270350-01

ESECUZIONE - IN GENERE

L'obbligo di notificazione previsto dall'art. 655, comma quinto, cod. proc. pen. a carico del P.M. è riferito al difensore di fiducia specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere che l'eventuale nomina effettuata nel giudizio di cognizione spieghi i suoi effetti anche nella predetta fase, salva l'ipotesi dell'esecuzione di pena detentiva. (Fattispecie in tema di omessa notificazione di ordinanza ingiunzione relativa alla demolizione di un manufatto abusivamente realizzato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)