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Sez. 2, Sentenza n. 797 del 09/02/1989 (Rv. 461816 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461816-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ.*

In tema di sopraelevazioni il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella codicistica e deve, pertanto, effettuare le sopraelevazioni del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale da tale disciplina stabilita con la conseguente esclusione del diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione, ove afferente ad una distanza non più consentita. (V 1918/73, mass n 364991; (V 2000/71, mass n 352609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)