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Sez. L, Sentenza n. 3167 del 17/04/1990 (Rv. 466672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTO - SOSTITUZIONE NELLA TITOLARITÀ DEL COMPLESSO IMPRENDITORIALE RIMASTO IMMUTATO NELLA SUA ENTITÀ ECONOMICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTO - SOSTITUZIONE NELLA TITOLARITÀ DEL COMPLESSO IMPRENDITORIALE RIMASTO IMMUTATO NELLA SUA ENTITÀ ECONOMICA - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art. 2112 cod. civ. che, per il caso di trasferimento di azienda, contempla gli effetti della continuazione, alle dipendenze del cessionario, del rapporto di lavoro in corso con il cedente, trova applicazione nell'ipotesi di sostituzione nella titolarità del complesso imprenditoriale, che sia rimasto immutato nella sua entità economica, indipendentemente sia dalla qualità di imprenditore dei soggetti, sia dal mezzo tecnico-giuridico adoperato, alla condizione che, in detta ipotesi, i dipendenti continuino a lavorare senza soluzione di continuità presso la stessa azienda, anche dopo il mutamento del titolare. (V 3044/86, mass n 446052; (V 3991/84, mass n 435966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)