Sez. U, Sentenza n. 8392 del 09/07/1992 (Rv. 478122 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Rimborso di somme dovute sulla base di convenzione stipulata in materia di servizi sociali e assistenziali - Controversia promossa da una amministrazione provinciale nei confronti di Unità sanitaria locale - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
La controversia promossa da un'Amministrazione provinciale nei confronti di Unità sanitaria locale, per il rimborso di somme che assuma dovutele alla stregua di convenzione stipulata in materia di servizi sociali ed assistenziali (nella specie, secondo le previsioni della legge Regione Piemonte 23 agosto 1982 n. 20 e successive modificazioni), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (di immediata applicazione nei giudizi in corso ancorché inerenti a rapporti in precedenza insorti), considerato che tale norma, con riferimento agli accordi fra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, contempla quella giurisdizione rispetto ad ogni contesa che investa la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi medesimi.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 23/08/1982 num. 20, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)