Sez. U, Sentenza n. 9130 del 04/11/1994 (Rv. 488392 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Cessione volontaria del bene art. 12 legge n. 865 del 1971 - Controversia relativa alla validità dell'accordo - Posizione giuridica del privato - Diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - "Ius superveniens" rappresentato dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità al procedimento di espropriazione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Con riguardo alla "cessione volontaria" di un bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità (art. 12 legge n. 865 del 1971), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla controversia nella quale il cedente contesti la validità dell'accordo (deducendone, nella specie, la nullità per illegittima determinazione del corrispettivo), per farne derivare il proprio diritto ad una diversa determinazione alla definitiva indennità d'esproprio, trattandosi di domanda che, al pari di quella attinente unicamente al "quantum" di detta indennità, si fonda sul diritto soggettivo ad un congruo indennizzo per la perdita del bene, non essendo rilevante lo "ius superveniens" di cui alla legge n. 241 del 1990 - che, all'art. 11, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra la P.A. ed il privato, - in quanto tale legge generale sul procedimento amministrativo non trova applicazione quando la disciplina settoriale (nell'ipotesi, quella sulla procedura ablatoria di cui agli artt. 9 ss. legge n. 865 del 1971), soddisfacendo in maniera diversa (e con minori margini di discrezionalità per la P.A.) le esigenze tutelate da quella generale, risulti incompatibile con il modello procedimentale da essa delineato e debba, potersi applicare nella sua interezza, compresa la disciplina della giurisdizione, atteso l'inscindibile collegamento tra questa e le disposizioni sul procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 9, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)