Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 10/05/1972 (Rv. 358006 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - CONDIZIONI - EFFETTI - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - ATTRAZIONE DELLA CAUSA DI GARANZIA NEL FORO DELLA PRINCIPALE.*
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - CONDIZIONI - EFFETTI - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - ATTRAZIONE DELLA CAUSA DI GARANZIA NEL FORO DELLA PRINCIPALE.*
Sussiste una ipotesi di garanzia propria non soltanto quando tra la causa principale e quella accessoria si verifichi una identita del titolo, ma anche quando tra le due domande esista una connessione obiettiva dei titoli, nel senso che l'uno e concatenato con l'altro, oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilita prospettata con l'Azione principale e con quella di regresso. In tal caso non solo e ammissibile la chiamata in causa del terzo a norma dell'art 106 cod proc civ, ma e legittimo anche lo spostamento della Competenza per territorio ai sensi dell'art 32 cod proc civ, ossia l'attrazione della causa di garanzia nel foro di quella principale. (V 929'57; 2206'56; 3242'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)