Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 07/07/1984 (Rv. 435955 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - AMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - AMMISSIBILITÀ.*
Sussiste un'ipotesi di garanzia propria non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche quando si verifichi una connessione obbiettiva tra i titoli delle due domande, oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'Azione principale e con quella di regresso. In tali casi, non solo è ammissibile la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., ma è altresì legittimo lo spostamento della Competenza ai sensi del precedente art. 32, ossia l'attrazione della causa di garanzia davanti al giudice territorialmente competente per la causa principale. (Conf 3991/74, mass n 372575; (Conf 1411/72, mass n 358006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)