Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 04/12/1974 (Rv. 372575 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - CONDIZIONI - CONNESSIONE OGGETTIVA DEI TITOLI - SUFFICIENZA - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - AMMISSIBILITA - COMPETENZA PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - CONDIZIONI - CONNESSIONE OGGETTIVA DEI TITOLI - SUFFICIENZA - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - AMMISSIBILITA - COMPETENZA PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO - LEGITTIMITA.*
Sussiste un'ipotesi di garanzia propria non soltanto quando tra la causa principale e quella accessoria si verifichi una identita di titolo, ma anche quando tra le due domande esiste una connessione obiettiva dei titoli, nel senso che l'uno e concatenato con l'altro oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilita prospettato con l'Azione principale e con quella di regresso. In tal caso non solo e ammissibile la chiamata in causa del terzo, ma e legittimo anche lo spostamento di Competenza per territorio. (V 1411'72, mass n 358006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)