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Sez. 2, Sentenza n. 10499 del 21/05/2015 (Rv. 635461 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Azione diretta al rispetto delle distanze legali - Effetti della sentenza nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione chiamato in giudizio - Sussistenza - Mancata trascrizione della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635461-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

La sentenza pronunziata sulla domanda di "actio negatoria servitutis ", diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad opera del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qualità di parte del processo, senza che la mancata trascrizione della domanda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al medesimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)