Sez. 3, Sentenza n. 28043 del 29/11/2016 Ud. (dep. 07/06/2017) Rv. 270331 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Difetto di contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti - Esclusione dell'aggravante irritualmente ritenuta - Rideterminazione della pena da parte del giudice d'appello - Ricalcolo dell'aumento di pena per la continuazione - Necessità - Fattispecie.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
L'applicazione nel giudizio di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale, diversa o nuova rispetto al fatto enunciato nell'imputazione e non contestata nel corso del giudizio, integra l'ipotesi del "fatto diversamente circostanziato" ai sensi dell'art. 521 comma primo cod. proc. pen.; ne consegue che il giudice d'appello, investito di specifico gravame, è obbligato a deliberare sul punto, provvedendo alla rideterminazione della pena previa esclusione dell'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, anche qualora quest'ultimo abbia applicato circostanze attenuanti con criterio di prevalenza rispetto alla aggravante non contestata. (Fattispecie di condanna per plurimi fatti di pornografia minorile aggravati dalla circostanza, mai contestata, di cui all'art. 600-sexies, comma primo, cod. pen., ritenuta dal giudice di primo grado subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti; nell'occasione, la S.C. ha annullato con rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, attesa l'impossibilità di stabilire dagli atti se il giudice di merito fosse stato influenzato, nella quantificazione degli aumenti di pena in continuazione, dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale, in realtà non contestata per nessuna delle parti offese infraquattordicenni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 sexies com. 1, Cod. Pen. art. 600 sexies com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)