diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 30248 del 15/07/2025 Ud. (dep. 04/09/2025) Rv. 288593-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Circostanza aggravante a effetto speciale ritenuta sebbene non contestata - Concorso con altra circostanza aggravante ad effetto speciale ritenuta più grave - Annullamento parziale della sentenza per difetto di correlazione - Individuazione del giudice del rinvio - Giudice di secondo grado - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288593-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Nel caso di annullamento della sentenza di secondo grado perché è stata erroneamente ritenuta una circostanza aggravante ad effetto speciale, siccome non contestata dal pubblico ministero, il giudizio deve essere rinviato al giudice d'appello, e non a quello di primo grado, qualora tale circostanza sia stata applicata come meno grave rispetto ad altra, a norma dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., essendo tale situazione omogenea a quella in cui una circostanza aggravante ad effetto speciale sia stata giudicata equivalente o subvalente in rapporto ad una circostanza attenuante. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza di condanna nella parte relativa all'applicazione della recidiva qualificata, che, pur comportando in linea di principio un aumento di pena superiore ad un terzo, era stata legittimamente ritenuta dai giudici di merito meno grave rispetto all'aggravante della premeditazione).

Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)