Sez. 2, Sentenza n. 727 del 14/01/2005 (Rv. 579184 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Disciplina vigente in epoca anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Applicabilità - Divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di primo grado - Fondamento - Violazione - Accettazione del contraddittorio della controparte - Rilevanza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
In riferimento ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, per i quali trovano applicazione le disposizioni degli art. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge 353 del 1990, il divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di primo grado, essendo poso a tutela della controparte, non è sanzionabile qualora quest'ultima abbia esplicitamente accettato il contraddittorio o abbia posto in essere un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione (a configurare il quale, peraltro, non è sufficiente il mero silenzio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)