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Sez. 2, Sentenza n. 216 del 23/01/1973 (Rv. 362036 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362036-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - IRRILEVANZA.*

La responsabilita del datore di lavoro per il mancato versamento di contributi di Assicurazione per invalidita e vecchiaia, da luogo ad un danno attualmente risarcibile in favore del lavoratore, anche se non si siano ancora verificate tutte le condizioni necessarie per la percezione della prestazione assicurativa; il lavoratore ha, infatti, un diritto alla sua posizione assicurativa, che costituisce da se e indipendentemente dagli eventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alla pensione, un bene (aspettativa avente carattere economico) suscettibile di lesione e, correlativamente, di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato. (Conf 4/68, mass n 330778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)