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Sez. 2, Sentenza n. 4 del 02/01/1968 (Rv. 330778 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE INVALIDITA E VECCHIAIA- DANNI SUBITI DAL LAVORATORE - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE- DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330778-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE INVALIDITA E VECCHIAIA- DANNI SUBITI DAL LAVORATORE - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE- DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE.*

La responsabilita del datore di lavoro per il mancato versamento di contributi di Assicurazione invalidita e vecchiaia da luogo a un danno attualmente risarcibile in favore del lavoratore, anche se non si siano ancora verificate tutte le condizioni necessarie per la percezione della prestazione assicurativa. Il lavoratore ha, infatti, un diritto alla sua posizione assicurativa, la quale costituisce di per se e indipendentemente dagli eventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alla pensione, un bene (aspettativa avente carattere economico) suscettibile di lesione e, correlativamente, di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata Costituzione della posizione assicurativa comincia a decorrere dal giorno in cui tale diritto puo essere fatto valere e non dalla data di compimento dell'eta pensionabile. (Cfr. N.1166-67, massima n.327602, 912-66, massima n.321822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)