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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3446 del 22/02/2016 (Rv. 638798 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Decadenza per fatti sopravvenuti - Obbligo di denuncia all'ufficio da parte del contribuente - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638798-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In materia d'imposta di registro, alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie per fatti sopravvenuti non si applicano gli artt. 18 del d.P.R. n. 634 del 1972 e 19 del d.P.R. n. 131 del 1986, che obbligano i contraenti o i loro aventi causa a denunciare all'ufficio, entro venti giorni, il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta e non già a perdita di benefici, sicché non è sanzionabile l'omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria, nel quinquennio, dell'area comperata, sita in un piano urbanistico particolareggiato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 18, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)