Sez. 6 - 5, Sentenza n. 22874 del 28/10/2014 (Rv. 632787 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimenti di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Vendita infraquinquennale senza utilizzo edificatorio - Obbligo di comunicazione - Insussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aliquota agevolata dell'uno percento prevista per i trasferimenti di immobili siti in zona soggetta a piano urbanistico particolareggiato), obbligandolo l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 esclusivamente alla comunicazione degli eventi che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d'imposta, sicché non è sanzionabile ex art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 l'omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria o dell'alienazione entro il quinquennio, che non danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta, ma solo alla perdita del beneficio originariamente concesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 33 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)