Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27484 del 09/12/2013 (Rv. 629559 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimenti di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Vendita infraquinquennale senza utilizzo edificatorio - Perdita del beneficio - Obbligo di comunicazione del contribuente - Esclusione - Fondamento - Esercizio del potere impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria - Termine triennale - Decorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'agevolazione dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, è suscettibile di revoca in caso di rivendita del terreno prima del decorso del quinquennio senza che l'acquirente ne avesse fatto utilizzo a fini edificatori, ma il contribuente - trattandosi di eventi che danno origine alla perdita di benefici e non ad un'ulteriore liquidazione d'imposta - non ha l'obbligo di comunicare i fatti causativi della sua sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali, con la conseguenza che il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine, decadenziale, di tre anni, decorrenti dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)