Sez. 6, Sentenza n. 24141 del 04/06/2008 Cc. (dep. 13/06/2008) Rv. 240372 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Verbale delle operazioni - Omessa annotazione del nominativo dell'interprete - InutilizzabilitĂ - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni telefoniche, sono utilizzabili i risultati delle conversazioni la cui traduzione sia stata effettuata da un interprete il cui nominativo non sia stato annotato nel verbale delle operazioni previsto dall'art. 268, comma primo, cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che il nominativo dell'interprete non deve essere indicato in quanto la traduzione delle conversazioni costituisce un'attivitĂ logicamente e cronologicamente successiva alla loro captazione e non rientra, pertanto, fra le operazioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)