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Sez. 4, Sentenza n. 49306 del 17/09/2004 Ud. (dep. 23/12/2004) Rv. 229922 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. - Inosservanza - Inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229922-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

La sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata sino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale era stata censurata la mancanza di indicazioni, nel verbale delle operazioni, in ordine ai nominativi delle persone che avevano preso parte ad esse)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)