Sez. 4, Sentenza n. 17574 del 14/01/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228173 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Modalità previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. - Violazione - Inutilizzabilità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema d'intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, la sanzione d'inutilizzabilità non può essere dilatata sino a comprendere l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (nel caso di specie, era stata dedotta l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto che aveva disposto l'intercettazione e la mancanza della descrizione delle modalità di registrazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)