Sez. 3, Sentenza n. 10000 del 24/05/2004 (Rv. 573097 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE | Titoli di credito o documenti di legittimazione conferenti al creditore la facoltà di disporre del relativo diritto - Pegno regolare - Inconfigurabilità - Pegno irregolare - Sussistenza - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE
In tema di interpretazione dell'art. 1851 cod.civ. - norma che, riferita all'anticipazione bancaria, costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare - deve ritenersi che, qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati conferendo a quest'ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto, si esuli dall'ipotesi di pegno regolare (art. 1997, 2748 cod.civ.) e si rientri, viceversa, nella disciplina, delineata dal predetto art. 1851, del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1846, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2748 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)