Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 18/06/1996 (Rv. 498148 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE | Pegno di titolo di credito o di documento di legittimazione - Divieto per il creditore di disporre del relativo diritto - Natura - Pegno regolare - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE
Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito a risparmio (rispettivamente al portatore o nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall'art. 1851 cod. civ. (in riferimento all'art. 1846 cod. civ.), e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 e segg. cod. civ.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1846, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2784, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)