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Sez. L - , Sentenza n. 30421 del 21/11/2019 (Rv. 655871 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Anzianità contributiva - Annualità non coperta da contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento - Contribuzione "effettiva" ex art. 1 della l. n. 141 del 1992 - Rilevanza esclusiva ai fini della commisurazione della pensione.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655871-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1, 75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale".

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 141 art. 1, Cod. Civ. art. 2116, Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)