Sez. L, Sentenza n. 7621 del 15/04/2015 (Rv. 635163 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa Forense - Potere di rettifica dei contributi versati - Mancato esercizio nel termine di cui all'art. 20 della legge n. 576 del 1980 - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In materia di previdenza forense, in caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nel termine fissato dall'art. 20 della legge 20 settembre 1980, n. 576, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)