Sez. L - , Ordinanza n. 25333 del 28/08/2023 (Rv. 668623 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Dottori commercialisti - Pensione di vecchiaia decorrente da data antecedente al 1° gennaio 2007 - Anzianità contributiva - Annualità non coperta da contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, decorrente da data antecedente al 1° gennaio 2007, erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in quanto nella legge istitutiva e regolatrice della citata Cassa non esiste alcuna norma che preveda l'inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni di contribuzione in relazione ai quali i contributi risultino versati in misura inferiore al dovuto.
Legge 03/02/1963 num. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)