Sez. 6, Sentenza n. 867 del 23/11/1977 Ud. (dep. 28/01/1978) Rv. 137769 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - MODIFICA DELLA PENA BASE LASCIANDO INALTERATA LA PENA COMPLESSIVA - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - MODIFICA DELLA PENA BASE LASCIANDO INALTERATA LA PENA COMPLESSIVA - LEGITTIMITA.*
Il divieto di reformatio in pejus deve essere riferito soltanto alla pena che viene inflitta nel suo complesso e non anche alla pena base. Non puo essere sottratta, infatti, al giudice di appello, anche in assenza della impugnazione del PM, la possibilita di proporzionare meglio la pena base e gli aumenti per le circostanze aggravanti o per la continuazione per una maggiore coerenza con la ritenuta gravita dei fatti e con la motivazione adottata, purche non venga superato il limite della pena complessiva applicata dal giudice di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)