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Sez. 1, Sentenza n. 7208 del 05/08/1997 (Rv. 506431 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Persona fisica - Fallimento quale socio illimitatamente responsabile di società di persone - Dichiarazione da parte di due distinti tribunali - Conflitto positivo di competenza - Risoluzione - Criterio.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506431-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Nell'ipotesi di duplice dichiarazione di fallimento di una stessa persona fisica, ancorché nella qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, esclusa la possibilità dell'instaurarsi di due distinte procedure fallimentari, stante l'indefettibile esigenza dell'unicità delle attività liquidatorie, il relativo e reale conflitto positivo di competenza, denunciabile ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., in applicazione analogica di tale norma, va risolto in favore del tribunale che per primo ebbe a dichiarare il fallimento, in applicazione del principio della prevenzione. Qualora tale criterio non possa operare, per essere state le due sentenze di fallimento depositate nella stessa data, è praticabile il criterio dell'attrazione da parte del fallimento di maggiore ampiezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)