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Sez. 1, Sentenza n. 7884 del 20/07/1995 (Rv. 493359 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Fallimento di una persona fisica - Dichiarazione da parte di due diversi tribunali - Conflitto positivo di competenza - Risoluzione - Criterio della prevenzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493359-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Anche nell'ipotesi in cui il fallimento di una persona fisica sia dichiarato successivamente da due diversi tribunali con riferimento in un caso alla sua titolarità di un'impresa individuale e nell'altro alla sua qualità di socio illimitatamente responsabile di una società insolvente, il conflitto positivo di competenza (che deve essere eliminato non mediante la revoca d'ufficio di una delle due sentenze, ma, se del caso, mediante richiesta di regolamento di competenza d'ufficio) va risolto in base al criterio della prevenzione, con la conseguente concentrazione nella procedura di fallimento della persona fisica pendente presso il tribunale che ha pronunciato la prima dichiarazione di fallimento di tutte le situazioni creditorie personali e societarie fatte valere nei confronti dello stesso soggetto. Infatti, non può essere seguito il criterio dell'attrazione da parte del fallimento di maggiore ampiezza, perché esso, se consentirebbe un più agevole coordinamento tra i procedimenti connessi relativi al fallimento della società e a quello del socio, secondo le indicazioni degli artt. 147 e 148 legge fall., potrebbe pregiudicare esigenze sostanziali collegate (per esempio in tema di revocatorie fallimentari) alla data di dichiarazione di fallimento, visto che l'applicazione dello stesso criterio può comportare la cassazione senza rinvio della prima sentenza dichiarativa del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148, Legge Falliment. art. 149, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)