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Sez. L, Sentenza n. 10184 del 12/07/2002 (Rv. 555704 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO | Superamento dell'orario settimanale e assorbimento mediante la concessione di riposi compensativi - Richiamo al lavoro nei giorni destinati al riposo compensativo - Maggiorazione per straordinario festivo - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555704-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO

I dipendenti delle Ferrovie dello Stato che siano richiamati al lavoro nei giorni destinati al cosiddetto "riposo compensativo" non hanno diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario festivo. I giorni di riposo compensativo non costituiscono infatti giorni festivi, né possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al giorno di riposo settimanale, corrispondendo a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono, che sarebbero di lavoro ordinario, diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti.

Riferimenti normativi: DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 4, DPR 02/03/1977 num. 74 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)