Sez. 6, Sentenza n. 45065 del 02/07/2014 Ud. (dep. 30/10/2014) Rv. 260836 - 01
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") | Condotta di tentato omicidio commessa per errore nei confronti di persona diversa da quella presa di mira - Disciplina di cui all'art. 82 cod. pen. - Applicabilità - "Aberratio delicti" - Esclusione - Ragioni.
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS")
Integra un'ipotesi di "aberratio ictus", disciplinata dall'art. 82 cod. pen., e non di "aberratio delicti", prevista dall'art. 83 cod. pen., la condotta consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore, è indirizzata nei confronti di una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento, poichè l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l'agente si proponeva, ma, cadendo sull'oggetto materiale del reato, dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 82, Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)