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Sez. 6 - , Sentenza n. 1242 del 18/12/2019 Cc. (dep. 14/01/2020) Rv. 278097 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione – Verifica delle condizioni di detenzione – Sussistenza di trattato bilaterale – Sufficienza – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278097-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa di cui all'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., l'esistenza di un trattato bilaterale costituisce una presunzione semplice di riconoscimento della reciproca affidabilità dei due sistemi, ma non preclude alla Corte di appello la verifica in concreto delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di estradizione verso il Perù, emessa senza attendere la risposta alla richiesta di informazioni sulle condizioni carcerarie ivi esistenti, formulata sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)