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Sez. 6, Sentenza n. 32685 del 08/07/2010 Cc. (dep. 03/09/2010) Rv. 248002 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo di trattamenti crudeli, disumani o degradanti - Criteri di accertamento - Rapporti di organizzazioni non governative - Utilizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248002-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica turca, che la Corte distrettuale ha rigettato, desumendo il concreto pericolo di pratiche di tortura nei confronti dell'estradando anche sulla base dei più recenti rapporti di "Amnesty International").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)