Sez. 6, Sentenza n. 15626 del 05/02/2008 Cc. (dep. 15/04/2008) Rv. 239672 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ostative - Pericolo per l'incolumità personale dell'estradando - Allarmante situazione riferibile allo Stato richiedente - Prova - Rapporto di "Amnesty International" in ordine a episodi occasionali avvenuti nello Stato richiedente - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di domanda avanzata dal Governo moldavo.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito intenet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)