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Sez. 2, Sentenza n. 5248 del 30/07/1983 (Rv. 430131 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - EFFETTI - DECORRENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA PRONUNZIA - CONSEGUENZE - ATTI COMPIUTI DALLO INTERDICENDO (NON SOTTOPOSTO A TUTELA PROVVISORIA) - ANNULLABILITÀ EX ART. 428 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1983-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430131-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - EFFETTI - DECORRENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA PRONUNZIA - CONSEGUENZE - ATTI COMPIUTI DALLO INTERDICENDO (NON SOTTOPOSTO A TUTELA PROVVISORIA) - ANNULLABILITÀ EX ART. 428 COD. CIV..*

La sentenza d'interdizione non ha portata di giudicato costitutivo o dichiarativo della incapacità legale o naturale dell'interdicendo con effetti risalenti al momento anteriore alla sua pubblicazione (art. 421 cod. civ.), e pertanto, fino a tale momento permane ed opera la generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo (non sottoposto a tutela provvisoria), per cui i suoi Atti (nella specie: testamento) debbono considerarsi in tutto validi, salva l'annullabilità in quanto risultino posti in essere in condizione di incapacità di intendere e di volere. (V 1026/67, mass n 327344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)