Sez. 2, Sentenza n. 14781 del 24/06/2009 (Rv. 608897 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - LEGALE | Atti compiuti da soggetto cui è stato nominato un tutore provvisorio - Regime - Annullabilità per incapacità legale - Esito definitivo del procedimento - Rilevanza - Vicende intermedie - Irrilevanza - Conseguenze - Prescrizione - Termine di decorrenza - Dalla data di cessazione dell'incapacità anziché da quella di compimento dell'atto.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - LEGALE
L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell'annullamento decorre, ai sensi dell'art. 1442, secondo comma, cod. civ., dalla data di cessazione dell'incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 418, Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Civ. art. 427, Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1442 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)