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Sez. L, Sentenza n. 446 del 07/02/1975 (Rv. 373720 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373720-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*

Gli elementi che contraddistinguono l'impiegato di prima categoria rispetto all'impiegato di concetto (o di seconda categoria) consistono nella preposizione, con poteri di supremazia gerarchica, ad un ramo o servizio della impresa e nell'attuazione delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa, con poteri di Determinazione e di autonomia esecutiva. (nella specie, i giudici del merito avevano qualificato come impiegato di prima categoria il dipendente che era stato preposto all'ufficio del personale di un'impresa di duecento dipendenti e, come tale, investito del compito, da esercitarsi con poteri di iniziativa, di partecipare all'elaborazione dei contratti collettivi aziendali, di definire le controversie di lavoro e le pratiche con l' ispettorato del lavoro e che era stato, altresi, incaricato di trattare le controversie relative ad incidenti stradali in cui fossero stati coinvolti gli automezzi della ditta. La SC ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (V 1308/70, mass n 347021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)