Sez. L, Sentenza n. 4722 del 22/12/1976 (Rv. 383465 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - NOZIONE RISPETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - NOZIONE RISPETTIVA.*
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato la qualifica di dirigente spetta al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico piu elevato e quale alter ego dell'imprenditore, sia preposto o alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell'azienda, esplicando la sua attivita con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive dell'imprenditore. I tratti caratteristici che qualificano, invece, l'impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa e nella attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di Determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa. Attributo precipuo, infine, dell'impiegato di concetto di seconda categoria e la esplicazione, da parte del lavoratore, di un'attivita intellettiva che, pur essendo di portata piu modesta di quella che si richiede per l'impiegato di prima categoria, deve essere pur sempre caratterizzata da una certa autonomia di concezione ed apporto di iniziative tecniche, in cio differenziandosi dall'attivita dell'impiegato d'ordine, il quale, pur espletando un certo lavoro intellettivo, compie il medesimo come mera attuazione delle direttive altrui, senza possibilita di propria iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore. (V 1670/75, mass n 375284; (V 446/75, mass n 373720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)