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Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 08/09/1970 (Rv. 347021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - NOZIONE.*

Costituisce attributo precipuo e distintivo della figura di impiegato di prima categoria, nella graduatoria gerarchica dell'impiego privato, elaborata nella regolamentazione e nella prassi sindacale, la preposizione, formale o di fatto, ad un ramo, servizio o diramazione dell'attivita svolta dall'impresa, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica e di collaborazione, attiva e immediata, col titolare dell'impresa o col dirigente della stessa o di una branca autonoma di essa, dei quali il preposto a quel determinato ramo o servizio attua, nel limitato e circoscritto ambito di esso, le generali direttive, che gli pervengono dall'imprenditore o da chi espande il suo potere di dirigenza su tutta l'area dell'azienda o su una branca autonoma, rappresentandoli, anche con una certa liberta di apprezzamento e con una certa latitudine di iniziativa, sempre pero limitatamente al suo ufficio, di fronte al personale dipendente e di fronte ai terzi. (V 2767'67, mass n 330307 589'67, mass n 326571 912'66, mass n 321820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)