Sez. 1, Sentenza n. 3252 del 08/05/1997 Cc. (dep. 10/07/1997) Rv. 208394 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto introduttivo - Non sorretto da motivi specifici - Dichiarazione di inammissibilità - Illegittimità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'atto con cui si dà ingresso al procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen. non ha natura di atto di impugnazione e, pertanto, non ne può essere dichiarata l'inammissibilità per il solo fatto che, a sostegno della domanda, non siano stati enunciati motivi specifici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)