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Sez. 1, Sentenza n. 14358 del 04/12/2000 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 218633 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto introduttivo - Natura giuridica - Impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Istanza di applicazione della continuazione formulata all'udienza di discussione di incidente proposto dal P.M. per la revoca dell'indulto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218633-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'atto con il quale si dà ingresso al procedimento di esecuzione, non avendo natura di impugnazione, non è sottoposto alle relative formalità, con la conseguenza che l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva può essere formulata dalla parte interessata anche all'udienza camerale instauratasi a seguito di incidente di esecuzione avente ad oggetto una richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal pubblico ministero, la cui presenza, necessaria a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., salvaguarda il principio del contraddittorio, essendo così la parte pubblica posta in grado di controdedurre in merito all'istanza formulata dalla parte privata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)