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Sez. 3, Sentenza n. 6184 del 21/10/1986 (Rv. 448459 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA COSA LOCATA - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - NATURA - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1986-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448459-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA COSA LOCATA - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - NATURA - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.*

La responsabilità del conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata ha carattere contrattuale traendo origine dal patto di restituire la cosa avuta in temporaneo godimento alla scadenza del rapporto locatizio. (Conf 1425/76, mass n 380136; (Conf 1594/72, mass n 358364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)