Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 23/05/1972 (Rv. 358364 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - NATURA CONTRATTUALE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - NATURA CONTRATTUALE.*
La responsabilita del conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata ha carattere contrattuale, traendo origine dal patto di restituire la cosa avuta in temporaneo godimento alla scadenza del rapporto locatizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)