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Sez. 3, Sentenza n. 1425 del 21/04/1976 (Rv. 380136 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - AZIONE RISARCITORIA DEL LOCATORE - NATURA CONTRATTUALE - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1976-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380136-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - AZIONE RISARCITORIA DEL LOCATORE - NATURA CONTRATTUALE - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*

L'Azione di danni per ritardata restituzione della cosa locata, di cui all'art 1591 cod civ, ha natura contrattuale, poiche trae origine dall'inadempimento dell'Obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto locatizio, con la conseguenza che il locatore deve solo fornire la prova del ritardo nella riconsegna dell'immobile, e cioe della mora del conduttore, mentre spetta a quest'ultimo di provare, se vuole liberarsi della relativa responsabilita, che lo inadempimento e dipeso da cause a lui non imputabili, a norma dello art 1218 cod civ. (Conf 2257/74, mass n 370614; (Conf 1594/72, mass n 358364; (Conf 3210/71, mass n 354617; (Conf 1605/71, mass n 352019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)