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Sez. 3, Sentenza n. 275 del 06/02/1970 (Rv. 345138 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL MOMENTO DELLA SCADENZA - PRESUPPOSTI - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA PER TERRITORIO -.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345138-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL MOMENTO DELLA SCADENZA - PRESUPPOSTI - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA PER TERRITORIO -.*

Il terzo comma dell'art 1182 cod civ, il quale stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, si riferisce alla obbligazione che sia gia determinata in virtu di un titolo convenzionale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, non anche a quei crediti per i quali occorre un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale diretto a determinarne l'ammontare e la scadenza. (applicazione in tema di Determinazione della Competenza territoriale, con riguardo alla domanda di pagamento di provvigioni a favore dell'agente, nell'ipotesi di dedotta proroga del contratto). (V 3826-69, massima n 344146 3330-69, massima n 343386 2315-69, massima n 341715 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)