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Sez. 3, Sentenza n. 320 del 08/02/1972 (Rv. 356186 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO SOMMA DI DENARO DA ACCERTARE E LIQUIDARE - LUOGO DI ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356186-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO SOMMA DI DENARO DA ACCERTARE E LIQUIDARE - LUOGO DI ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL DEBITORE.*

Il disposto del terzo comma dell'art 1182 cod civ secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie, vale a dire a quelle aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro gia determinata in virtu di un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza. Se invece l'obbligazione, pur avendo per oggetto una somma di danaro, deve essere ancora accertata e liquidata attraverso successive indagini, la norma applicabile e quella dell'ultimo comma dello stesso art 1182, che designa come luogo di adempimento il domicilio del debitore. (V 1051'71, mass n 351066; 275'70, mass n 345138).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)