Sez. 1, Sentenza n. 2315 del 27/06/1969 (Rv. 341715 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La norma dell'art. 1182, comma terzo, cod.civ. - secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - si applica non solo nel caso in cui la obbligazione abbia originariamente per oggetto una somma di denaro gia determinata nel suo ammontare ed esigibile, ma anche nei casi in cui il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere a diversi accertamenti, essendo gia noti e determinati dalle parti, dalla legge, dai contratti collettivi o dagli Usi gli elementi per stabilire lo ammontare della somma dovuta. Al di fuori di tale ipotesi, quando l'obbligazione, pur avendo per oggetto una somma di denaro, deve essere accertata e liquidata dalle parti - o in loro sostituzione dal giudice - mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma del citato art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che ha il debitore al tempo della scadenza. Correlativamente, solo nella prima ipotesi la Competenza per territorio si determina a norma dell'art. 20 cod.proc.civ., mentre, nella seconda ipotesi essa e regolata in base al criterio del foro generale dalle persone fisiche fissato nel precedente art. 18 ovvero dal luogo ove una persona giuridica ha la sua Sede, a norma dell'art. 19 dello stesso codice. (V. 3547-68, mass. N.336727 2891-68, mass. N. 335607 335-68, mass. N. 331284 497-68, mass. N. 331553).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)