Sez. 1, Sentenza n. 2239 del 17/12/2004 Cc. (dep. 25/01/2005) Rv. 230546 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione - Divieto di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero può essere oggetto di persecuzione per motivi razziali, sessuali, linguistici, religiosi o politici - Operatività - Accertamento dello "status" di rifugiato da parte dell'apposita Commissione o, in via incidentale, da parte del giudice che procede - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Ai fini dell'operatività del divieto - stabilito nell'art. 19 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) - di espulsione dello straniero verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, non è sufficiente la semplice enunciazione del relativo rischio da parte dell'interessato, ma occorre che lo "status" di rifugiato sia accertato dall'apposita Commissione centrale per il riconoscimento di esso ovvero, qualora la Commissione non si sia pronunciata, che il giudice chiamato a disporre l'espulsione accerti, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre, in concreto, al detto riconoscimento. (Nella specie, la Commissione aveva riservato la decisione al momento in cui il condannato fosse tornato libero e la Corte, proprio su tale premessa, ha osservato che il giudice non avrebbe potuto omettere di pronunciarsi, senza tradire lo spirito della norma che mira a garantire i diritti fondamentali di chi ha titolo per ottenere lo "status" di rifugiato, ma non a creare un facile espediente per impedire l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, sulla base di una semplice istanza, in ipotesi del tutto infondata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)