Sez. 1, Sentenza n. 41368 del 14/10/2009 Cc. (dep. 28/10/2009) Rv. 245064 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Divieto di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero può essere perseguitato per motivi sessuali - Accertamento dello "status" di perseguitato - Pendenza della procedura di riconoscimento dinanzi all'apposita Commissione - Obbligo di provvedervi, in via incidentale, da parte del tribunale di sorveglianza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Qualora lo straniero condannato in Italia e destinatario di provvedimento di espulsione si opponga ad esso, chiedendo il riconoscimento dello "status" di perseguitato per motivi di sesso, e sia ancora in corso la relativa procedura, spetta al tribunale di sorveglianza l'accertamento, in via incidentale, della sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre in concreto al riconoscimento di tale "status". (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito che, nel caso di un tunisino, sedicente omosessuale, da rimpatriare, ha escluso potesse spettargli lo "status" di perseguitato per motivi sessuali, non risultando che in Tunisia gli omosessuali fossero oggetto di discriminazione solo per tale condizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)