Sez. 1, Sentenza n. 39764 del 13/10/2005 Cc. (dep. 31/10/2005) Rv. 232685 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Divieto di espulsione per possibile persecuzione politica - Status di rifugiato politico - Prova - Ricorso al fatto notorio - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, l'omessa allegazione di documenti di prova dello "status" di rifugiato politico, rilevante ai fini del divieto di espulsione, non esime il tribunale di sorveglianza, in sede di opposizione avverso il decreto di espulsione ex art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998, dal dovere di attivarsi d'ufficio allo scopo di reperire presso le autorità competenti l'eventuale documentazione comprovante detta qualità dell'opponente, che rileva ai fini del divieto di espulsione verso uno Stato in cui v'è possibilità di una persecuzione per motivi politici, ove per fatto notorio risulti che in quello Stato è in corso una repressione nei confronti di gruppi politici dissidenti. (La Corte nel caso di specie ha ritenuto la notorietà, alla luce del rapporto di "Amnesty International", del fatto che in Nigeria era in atto una persecuzione politica in danno di gruppi dissidenti).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)